Un gesto di grande consapevolezza e generosità, per lasciare un’eredità fatta di valori alle generazioni che verranno. Fare un lascito testamentario per l’Opera Cardinal Ferrari Onlus significa prendersi cura ora come in futuro di uomini e donne che vivono in una condizione di estremo bisogno.
Un lascito è un gesto semplice, non vincolante e in qualsiasi momento revocabile, che non incide sui diritti dei propri familiari e dei propri cari.
Il testamento pubblico deve essere redatto da un notaio che trascrive le volontà dichiarate in presenza di due testimoni. Il testamento sottoscritto dal testatore, testimoni e notaio, viene conservato per legge presso lo studio notarile fino all’apertura. Il testamento può essere modificato e sostituito con un nuovo testamento in qualsiasi momento.
Il testamento olografo è scritto interamente di proprio pugno per riportare in modo chiaro e semplice le proprie volontà. Deve essere datato e firmato e, se non è il primo e unico, è opportuno indicare che revoca tutti i precedenti.
Per evitare errori o imprecisioni e il generarsi di successive contestazioni è importante che la grafia leggibile e siano indicati i nomi dei beneficiari, l’elenco dei beni e delle quote destinate a ciascuno. Il testamento dovrà essere conservato in luogo sicuro.
Fare un lascito all’Opera Cardinal Ferrari non vuol dire necessariamente donare il tuo intero patrimonio.
Puoi decidere di lasciare anche solo una parte dei tuoi beni.
Le disposizioni testamentarie a favore dell’ Opera Cardinal Ferrari sono esenti da qualunque imposta, quindi tutto il valore del lascito sarà interamente devoluto secondo le volontà del testatore.
La necessità di conciliare la libertà di ciascuno di disporre dei propri beni con la tutela della famiglia fa sì che il nostro patrimonio, qualsiasi sia la sua entità, possa essere idealmente diviso in due parti:
a.fabbricotti@operacardinalferrari.it
Tutti possono disporre dei propri beni per testamento, tranne coloro che sono incapaci
di intendere e di volere, dei minori e degli interdetti per infermità mentale.
In assenza di testamento, per legge, il patrimonio è diviso tra gli eredi legittimi
e in base alle quote previste nel codice civile: coniuge, figli, fratelli e ascendenti
(in assenza di figli) fino al sesto grado. Qualora non ci siano parenti entro il sesto grado, l’eredità si devolve allo Stato.
Si, però si può destinare la parte di patrimonio che rientra nella quota “disponibile”
escludendo le quote legittime riservate agli eredi.